La Camera dei Deputati la sta esaminando: parliamo della proposta di legge A.C. 2187, associata alle iniziative della deputata Michela Vittoria Brambilla e presentata di iniziativa dei Deputati Zanella, Dori, Borrelli, Piccolotti, Zaratti.
Sotto il titolo di ‘Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione’ è composta da 6 articoli, che riportiamo integralmente di seguito.
Art. 1. Princìpi generali e finalità
- Il cavallo, il pony, l’asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denomi-nati « equidi », sono riconosciuti quali ani-mali di affezione. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela attraverso la pro-mozione di misure atte alla loro protezione e all’educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti.
- Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equidi nonché la loro esportazione o importazione per la macellazione.
- È vietato utilizzare gli equidi in tutte le attività che comportano l’esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o dannosi per l’equilibrio psicofisico o con-trari alla dignità degli animali stessi.
- È vietato utilizzare gli equidi per la produzione di carne, pelli, pelliccia o farmaci.
Art. 2. Identificazione degli equidi
- Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito il registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l’anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 302 del 21 dicembre 2021, adottato in
- attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel registro anagrafico di cui al comma 1.
- Tutti gli equidi iscritti nel registro anagrafico di cui al comma 1 devono essere indicati con la dicitura « Non Dpa – non destinati alla produzione alimentare ».
- Il servizio veterinario dell’ASL competente per il territorio nel quale l’equide è custodito provvede a contrassegnare l’e-quide mediante inoculazione di un transponder di identificazione e rilascia un do-cumento dal quale risultano gli estremi identificativi dell’animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell’equide. Il proprietario deve notificare al servizio ve-terinario competente eventuali passaggi di proprietà dell’animale, il trasferimento del-l’equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall’e-vento.
Art. 3. Misure per la riconversione degli allevamenti
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello status di animali di affezione ai sensi dell’articolo 1.
Art. 4. Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo degli equidi
- Gli equidi in esubero a seguito dei processi di riconversione degli allevamenti di cui all’articolo 3 possono essere:
- affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali;
- affidati a strutture private che dispongano di tutte le necessarie autorizzazioni per la detenzione degli equidi, con cui svolgono attività di pet therapy;
- affidati a pensionati e centri di recu-pero già esistenti sul territorio.
- Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e i requisiti per l’affidamento degli equidi.
Art. 5. Fondo per la riconversione degli allevamenti
- È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il « Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi », destinato alla concessione di incentivi economici per le finalità di cui all’articolo 3, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le mo-dalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dal presente arti-colo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 6. Sanzioni
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pe-cuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro.
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi istituito dall’articolo 5.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, è punito con la reclusione da dieci mesi a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro.
La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell’animale.
Il cappello introduttivo della proposta di legge si basa su tre argomenti principali:
Giuridico-evolutivo: se il cavallo è già stato riconosciuto come “atleta” dalla Fise, è coerente estendere la tutela.
Etico-emotivo: il cavallo è un animale da compagnia per molte persone.
Scientifico-sanitario: il trasporto e la macellazione causano sofferenza e rischi agli animali.
Trovate il testo completo della porposta di legge qui.























